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Titolo Primo
Composizione, competenze e convocazioni del collegio dei docenti (D.L. 16.4.94 n.297 art. 7)
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. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno e i lettori di lingua straniera, che assumono la contitolarità di classi dell’istituto.2. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 297 il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col dirigente scolastico; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento.
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Ai sensi della legge 4 agosto 1977 n. 517, e dell’art. 24 CCNL e 41 del CCNL ’95, nel periodo dal 1 settembre all’inizio delle lezioni, il collegio dei docenti si riunisce per l’elaborazione del piano annuale di attività scolastica.
Le date di convocazione ordinaria e gli orari di apertura e chiusura del Collegio sono deliberati dal collegio stesso nel piano delle attività annuali.
Il Collegio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Il Collegio è convocato in seduta ordinaria o straordinaria almeno 5 giorni prima della data prescelta. Anche le eventuali integrazioni all'ordine del giorno devono essere effettuate almeno cinque giorni prima della data stabilita.
6. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
7. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.
8. L’ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie è predisposto dal Dirigente scolastico, sentiti i collaboratori e i coordinatori di dipartimento. L’o.d.g. deve sempre prevedere la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
9. In caso di convocazione richiesta da un terzo dei docenti, l’organo dovrà essere convocato in una data compresa entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione a protocollo della richiesta; l’ordine del giorno deve prevedere ai primi punti, dopo la lettura dei verbali e le eventuali comunicazioni del Dirigente scolastico, gli argomenti presentati dai richiedenti.
10. Ogni componente il collegio può richiedere per iscritto l’inserimento di punti all’ordine del giorno. La richiesta dovrà essere fatta nel corso della seduta di collegio per l’iscrizione all’o.d.g. del collegio successivo o al dirigente scolastico per iscritto almeno 5 giorni prima della convocazione del collegio.
11. Gli atti relativi agli argomenti scritti all’o.d.g. nonché gli atti d’ufficio richiamati o citati in essi e i verbali delle sedute precedenti, potranno essere consultati dai componenti del collegio almeno nei due giorni feriali prima della riunione.
12. Il segretario della seduta provvede alla verbalizzazione. Copia del verbale dovrà essere affissa all'albo almeno 5 giorni prima della seduta successiva.
13. Ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, tutti i componenti il collegio possono chiedere, con istanza scritta diretta al Dirigente scolastico, il rilascio di copie del verbale e di ogni deliberazione del collegio.
Titolo secondo
Svolgimento e disciplina delle riunioni e modalità di discussione.
Titolo terzo
VOTAZIONI: ORDINE – MODALITA’ – RISULTATI